Statuto
TITOLO I
Costituzione e scopo
Art. 1 – L’Associazione “PRO FOLIGNO” intende proseguire la sua attività nello spirito del programma approvato dai soci all’atto della sua costituzione che risale al 1 Gennaio 1906.
Art. 2 – Essa pertanto, senza perseguire alcuno scopo di lucro, si prefigge il compito di:
– promuovere, assecondare ed attuare, con ogni mezzo lo sviluppo intellettuale, artistico, turistico ed economico della Città di Foligno e del Comune.
– Curare il sorgere e l’affermarsi di iniziative, da chiunque promosse, per dare impulso ed incremento alle più varie attività nel campo della cultura e della produzione.
– Diffondere con la massima ampiezza con le forme meglio rispondenti allo scopo, la cultura e la informazione.
– Favorire, di concerto e con l’appoggio delle istituzioni centrali e periferiche il turismo in tutte le sue forme, organizzando mostre, festeggiamenti, convegni, spettacoli ed eventi.
– Collaborare con gli enti cittadini per l’attuazione di tutte quelle iniziative che risulteranno essere d’interesse per la città ed il Comune.
Art. 3 – L’Associazione ha per simbolo il giglio di Foligno con i colori municipali ed il motto “PRO FOLIGNO 1905”. L’Associazione ha sede sociale in Foligno, Piazzetta Piermarini n. 5.
Art. 4 – L’Associazione è apolitica. Aderisce facoltativamente all’UNPLI (Unione Nazionale Pro loco d’Italia) e al Comitato Regionale UNPLI Umbria nel rispetto dello Statuto e delle normative UNPLI.
TITOLO II
Dei soci
Art. 5 – Il numero dei soci è illimitato. Per ottenere la qualità di socio occorre domanda di ammissione sottoscritta dal richiedente e diretta al Consiglio Direttivo. La domanda implica l’accettazione dello statuto e di tutte le altre norme che regolano la vita dell’associazione. Il Consiglio Direttivo provvede sulla domanda a maggioranza di voti, senza obbligo di rendere nota la motivazione .
Art. 6 – Possono essere soci le persone fisiche, quelle giuridiche, come pure i soggetti di cui agli articoli 11, 12, 36 e 39 del Codice Civile.
Art. 7 – L’Associazione è costituita da due categorie di soci aventi pari diritti: i soci ordinari ed i soci benemeriti. Per ciascuna categoria sono fissate quote associative individuali di contribuzione con provvedimento del Consiglio Direttivo. Dette quote sono intrasmissibili e non soggette a rivalutazione.
Art. 8 – L’adesione di ogni socio è impegnativa per un anno decorrente dal giorno dell’ammissione (art.5 uc) e si intenderà rinnovata per egual periodo se non interverrà rinuncia con lettera raccomandata all’Associazione due mesi prima della scadenza.
Art. 9 – Ad ogni socio sarà rilasciata una tessera personale.
Art. 10 – Il socio moroso nel pagamento di una quota è automaticamente cancellato dall’elenco dei soci ed auromaticamente riammesso al momento in cui sana la sua morosità.
Art. 11 – Il socio può essere altresì escluso per indegnità con provvedimento del Consiglio Direttivo preso a maggioranza di due terzi.
Art. 12 – Tutti i soci, in regola con il versamento delle quote, hanno parità di diritti: essi partecipano alle assemblee con diritto di voto e possono essere eletti come componenti del Consiglio Direttivo purchè iscritti da almeno tre mesi.
Del capitale sociale
Art. 13 – Il capitale sociale dell’Associazione è costituito dalle quote versate dai soci, dalle offerte e contribuzioni di enti Pubblici o di privati, dai mobili e dalle attività risultanti dall’inventario. Resta in facoltà del Consiglio Direttivo di reperire con i mezzi leciti più opportuni altre fonti di entrata.
TITOLO III
Degli organi dell’Associazione
Art. 14 – Sono organi dell’associazione: il Presidente, l’Assemblea, il Consiglio Direttivo, il Collegio Revisore dei Conti. Tutte le cariche sono gratuite.
Art. 15 – Il Presidente ha la rappresentanza legale della Associazione. La impersona in tutte le manifestazioni esterne delegandovi ove lo creda opportuno il Vice Presidente o uno o più membri del Consiglio Direttivo.
Art. 16 – La assemblee dei soci sono ordinarie e straordinarie.
Art. 17 (A) – L’assemblea ordinaria avrà luogo almeno una volta all’anno. Ad essa il Consiglio Direttivo dovrà presentare l’ordine del giorno contenente: a) il rendiconto economico finanziario della gestione dell’anno corrente; b) il bilancio preventivo; c) la relazione dei Revisori (art.24); d) tutti gli altri argomenti sui cui crederà di invitare i soci ad esprimere il loro parere.
(B) – Ogni due anni nel corso dell’Assemblea ordinaria, discussi i capi dell’ordine del giorno si procederà alla elezione del nuovo Consiglio Direttivo.
Art.18 – L’assemblea straordinaria può essere convocata dal Presidente ogni volta che lo riterrà opportuno o su deliberazione del Consiglio Direttivo o quando ne sia stata fatta richiesta da almeno 10 Soci. Sono di competenza esclusiva della assemblea straordinaria la modifica dello statuto e la liquidazione dell’Associazione.
Art.19 – Ogni assemblea, ordinaria o straordinaria, sarà convocata con avviso apposto nei locali della sede e con pubblica affissione, almeno trenta giorni liberi prima della data fissata. Esso sarà recapitato a tutti i soci con la posta ordinaria ma quest’ultima formalità non avrà rilevanza essenziale sulla regolarità della convocazione. Le assemblee sono presiedute dal Presidente dell’Assemblea eletto tra i soci presenti, assistito dal Segretario, ugualmente eletto tra i soci presenti.
Art. 20 – Per la designazione delle cariche sociali l’Assemblea procederà alla votazione con scheda segreta e saranno eletti i soci che avranno ricevuto il maggior numero di voti. Nel caso di parità di voti prevarrà l’anzianità di iscrizione a socio e in caso di parità di iscrizione prevarrà la priorità di nascita.
Art. 21 – Le votazioni che riguardano le persone sono segrete. Tutte le altre potranno avvenire per alzata di mano. In caso di parità prevarrà la deliberazione recante il voto del Presidente.
Art. 22 – Sono valide le deleghe purchè presentate al Presidente prima della assemblea ed in numero non superiore a due deleghe per ogni socio.
Art. 23 – L’assemblea in prima convocazione sarà validamente costituita con la presenza di almeno la metà dei soci aventi diritto. La seconda convocazione, che avverrà entro i sette giorni successivi, sarà valida qualunque sia il numero degli intervenuti.
Art. 24 – Le deliberazioni saranno prese a maggioranza dei votanti. Per le modifiche dello statuto è necessaria la presenza alla assemblea straordinaria di almeno la metà dei soci.
Art. 25 – L’assemblea nomina tra i soci due revisori dei conti cui è affidato il compito di esaminare periodicamente la contabilità sociale e redigere una relazione su di essa.
Art. 26 – Il Consiglio Direttivo è eletto dai soci a scrutinio segreto. E’ composto di 11 membri di cui 10 di nomina elettiva e dal sindaco di Foligno in carica. I membri elettivi durano in carica due anni e sono rieleggibili. Il Consiglio Direttivo elegge nel proprio seno con votazione segreta il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario e il Tesoriere. Nel caso di parità di voti prevarrà il criterio della anzianità di iscrizione ed a parità di iscrizione quello di anzianità anagrafica.
Art. 27 – La dimissione di almeno tre consiglieri comporta la loro sostituzione dal novero dei non eletti con criterio graduale. Un numero superiore di dimissionari comporterà la immediata convocazione della Assemblea per la rinnovazione totale del Consiglio.
Art. 28 – Per la validità delle adunanze consiliari è prescritta la presenza di almeno sei Consiglieri.
Art. 29 – Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza dei votanti. A parità di voti prevarrà la deliberazione che raccoglierà il voto del Presidente il quale, in caso di votazione segreta, sarà tenuto a palesare il suo voto.
Art. 30 – Il Consiglio Direttivo provvede al regolare svolgimento di tutte le attività specifiche della Associazione e potrà ricorrere al concorso di Enti e di persone di particolare competenza per lo svolgimento di specifiche attività necessarie all’attuazione di singole finalità istituzionali. Potrà pertanto costituire commissioni, assegnare incarichi particolari e conferire i poteri necessari allo scopo. Può con semplice delibera a maggioranza dei votanti provvedere occorrendo alla modifica della sede sociale.
Art. 31 – Il Consiglio Direttivo si raduna nella sede sociale su invito del Presidente ogni volta che questi lo ritenga opportuno o quando almeno tre consiglieri ne facciano a lui richiesta.
Art. 32 – Nel caso in cui un consigliere, senza alcun giustificato motivo, non sia presente a n. 3 riunioni di consiglio consecutive, sarà dichiarato dal Presidente automaticamente decaduto dalla carica ed allo stesso subentrerà il primo dei non eletti.
Art. 33 – Il Segretario assiste il Consiglio Direttivo, redige i verbali delle relative riunioni, cura la conservazione della documentazione riguardante la vita della Associazione, assicura l’esecuzione delle delibere e provvede al normale funzionamento degli uffici.
Art. 34 – Il Tesoriere segue i movimenti contabili della Associazione e le relative registrazioni.
Art. 35 – Tutte le funzioni dei membri del Consiglio Direttivo sono gratuite.
TITOLO IV
Durata della gestione
Art. 36 – L’esercizio finanziario è annuale e decorre dal 1° gennaio di ogni anno per terminare il 31 dicembre dello stesso anno. Gli eventuali avanzi di gestione e comunque i proventi delle attività non possono in nessun caso essere divisi fra gli associati in forme anche indirette. Detti avanzi di gestione e comunque i proventi dell’attività dovranno essere reinvestiti in attività istituzionali statuariamente previste, esclusa ogni diversa destinazione e con espresso divieto di distribuzione di utili.
TITOLO V
Scioglimento
Art. 37 – Lo scioglimento dell’Associazione può essere deliberata dalla assemblea straordinaria con la presenza almeno dei quattro quinti dei soci aventi diritto.
Art. 38 – In caso di scioglimento dell’Associazione il patrimonio sociale sarà devoluto a fini di utilità sociale.
Art. 39 – Per quanto non previsto valgono le leggi nazionali e regionali vigenti in materia.
Approvato dall’Assemblea generale nell’adunanza del 28 dicembre 1905 e successivamente modificato nell’Assemblea generale del 27 gennaio 1911, nell’Assemblea generale del 24 gennaio 1948, nell’Assemblea generale del 16 giugno 1960 e nell’Assemblea generale del 17 gennaio 2009.